Questionario per la preparazione degli esami per l’abilitazione Venatoria

Una serie di domande per la preparazione agli esami per l'abilitazione venatoria a cura del XI SETTORE – CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA della Provincia di Teramo

Legislazione venatoria

Che cosa è il Piano Faunistico Venatorio?

Tutto il territorio agro – silvo – pastorale è soggetto alla pianificazione faunistica – venatoria che Province e Regioni sono chiamate ad attuare attraverso una destinazione differenziata del territorio stesso. Tale pianificazione punta alla conservazione della fauna selvatica al fine di conseguire la densità ottimale attraverso il miglioramento delle risorse dell’ambiente e la regolamentazione del prelievo venatorio. La caccia è ammessa, dunque, e giustificata purché rappresenti una fonte di prelievo razionale, proporzionato alla consistenza del patrimonio faunistico.

Chi provvede alla predisposizione del piano faunistico venatorio?

La Provincia per il territorio di competenza; la Regione provvede al coordinamento dei vari piani faunistici provinciali.

Cosa deve prevedere il piano faunistico venatorio?

Le Province sono incaricate di predisporre i piani faunistici venatori che hanno durata quinquennale. I piani faunistici venatori contemplano molteplici istituti di natura diversa, quali:

  • le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
  • le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina e alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
  • i centri pubblici di riproduzione della selvaggina allo stato naturale ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
  • i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa ove è vietato l’esercizio venatorio ed è consentito il prelievo che non può essere esercitato in forma di caccia, di animali allevati e appartenenti a specie cacciabile da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
  • le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;
  • i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
  • i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle Oasi e nelle Zone di ripopolamento;
  • l’identificazione nelle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

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