Quiz interattivi per l'abilitazione all'esercizio venatorio e alla caccia di selezione.
Una serie di domande per la preparazione agli esami per l'abilitazione venatoria a cura del XI SETTORE – CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA della Provincia di Teramo
Scarica e riposta in custodia.
È vietato a chiunque portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche, in posizione di sicurezza, all’interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia, nonché in zone ove l’attività è vietata.
La custodia delle armi e munizioni deve essere assicurata con ogni diligenza in modo da prevenire il furto o l’incauto uso da parte di persone in particolare dei minori.
La legge sottopone tutto il territorio nazionale a regime di caccia programmata e l’esercizio venatorio è soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e numero di capi da abbattere per ciascuna specie cacciabile.
Si intende limitazione di giornate ed orari. In particolare le giornate di caccia settimanale non possono essere superiori a tre.
Le Regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore escludendo le giornate di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio venatorio è in ogni caso sospeso (silenzio venatorio).
Da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
È un documento che viene predisposto dalla Regione entro il 15 giugno di ogni anno, nel quale sono indicate le date di apertura e chiusura delle varie specie cacciabili, il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di caccia, nonché il regolamento relativo all’intera annata venatoria.
Apertura: la terza domenica di settembre. Chiusura generale: 31 gennaio.
Per quanto concerne l’apertura, le Regioni, attraverso il calendario venatorio, hanno la facoltà di anticipare la caccia al 1° settembre per talune specie.
Per il cinghiale dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.
Fondo chiuso, cioè quando un fondo è chiuso da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità almeno m. 1,50 e la larghezza minima di m. 3,00.
Terreno in attualità di coltivazione, sono terreni in attualità di coltivazione:
Giardini – Parchi pubblici e privati – Parchi storici e archeologici – Terreni adibiti ad attivitào:p> sportive – Parchi Nazionali – Parchi Naturali – Parchi Naturali Regionali – Riserve Naturali – Oasi di Protezione – Zona di ripopolamento e cattura – Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica – Foreste demaniali – Zona militari o monumenti nazionali – Specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca – aie e corti – nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti a abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria ed a strade carrozzabili. Nelle strade poderali ed interpoderali – terreno coperto di neve – stagni e specchi d’acqua coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume – nelle aziende faunistiche.
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