Questionario per la preparazione degli esami per l’abilitazione Venatoria

Una serie di domande per la preparazione agli esami per l'abilitazione venatoria a cura del XI SETTORE – CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA della Provincia di Teramo

Legislazione venatoria

Come deve essere trasportata un’arma?

Scarica e riposta in custodia.

In quali luoghi è vietato portare armi cariche?

È vietato a chiunque portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche, in posizione di sicurezza, all’interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia, nonché in zone ove l’attività è vietata.

Come vanno custodite le armi?

La custodia delle armi e munizioni deve essere assicurata con ogni diligenza in modo da prevenire il furto o l’incauto uso da parte di persone in particolare dei minori.

Quali limiti di tempo impone la legge per l’esercizio della caccia?

La legge sottopone tutto il territorio nazionale a regime di caccia programmata e l’esercizio venatorio è soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e numero di capi da abbattere per ciascuna specie cacciabile.

Cosa si intende per limitazione di tempo?

Si intende limitazione di giornate ed orari. In particolare le giornate di caccia settimanale non possono essere superiori a tre.
Le Regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore escludendo le giornate di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio venatorio è in ogni caso sospeso (silenzio venatorio).

Durante una giornata quando è consentita la caccia?

Da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Che cos’è il calendario venatorio?

È un documento che viene predisposto dalla Regione entro il 15 giugno di ogni anno, nel quale sono indicate le date di apertura e chiusura delle varie specie cacciabili, il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di caccia, nonché il regolamento relativo all’intera annata venatoria.

Quali sono le date di apertura e chiusura della caccia?

Apertura: la terza domenica di settembre. Chiusura generale: 31 gennaio.
Per quanto concerne l’apertura, le Regioni, attraverso il calendario venatorio, hanno la facoltà di anticipare la caccia al 1° settembre per talune specie.
Per il cinghiale dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.

Quali luoghi sono vietati all’esercizio venatorio?

Fondo chiuso, cioè quando un fondo è chiuso da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità almeno m. 1,50 e la larghezza minima di m. 3,00.

Terreno in attualità di coltivazione, sono terreni in attualità di coltivazione:

  • Coltivazioni cerearicole ed erbacee intensive (qui il divieto di caccia sussiste dalla vegetazione al raccolto). Le coltivazioni cerealicole sono: il frumento, la segale, il riso, l’orzo, il mais, l’avena. Le coltivazioni erbacee sono: il ravizzone , la colza, il pisello, la soia.
  • Colture orticole e floreali a cielo aperto e di serra, il divieto di caccia è perenne. Le colture orticole sono le coltivazioni degli ortaggi.
  • I vivai e i terreni di rimboschimento, per un periodo di almeno tre anni. Trattasi di terreno dove si producono piantine che verranno poi trapiantate altrove per farle crescere.
  • Prati artificiali irrigui. Il divieto sussiste dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio. Sono prati artificiale quelli di erba medica e di trifoglio.
  • I vigneti, i frutteti e gli oliveti specializzati.

Giardini – Parchi pubblici e privati – Parchi storici e archeologici – Terreni adibiti ad attivitào:p> sportive – Parchi Nazionali – Parchi Naturali – Parchi Naturali Regionali – Riserve Naturali – Oasi di Protezione – Zona di ripopolamento e cattura – Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica – Foreste demaniali – Zona militari o monumenti nazionali – Specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca – aie e corti – nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti a abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria ed a strade carrozzabili. Nelle strade poderali ed interpoderali – terreno coperto di neve – stagni e specchi d’acqua coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume – nelle aziende faunistiche.

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