Questionario per la preparazione degli esami per l’abilitazione Venatoria

Una serie di domande per la preparazione agli esami per l'abilitazione venatoria a cura del XI SETTORE – CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA della Provincia di Teramo

Legislazione venatoria

Quali sono i documenti necessari per esercitare la caccia?

Licenza di caccia, assicurazione per responsabilità civile, tesserino venatorio e tesserino di abbattimento fornito dall’Ambito Territoriale di Caccia.

Come si ottiene la licenza di caccia?

Occorre aver compiuto il 18° anno di età, superare un esame di abilitazione all’esercizio venatorio, da sostenersi presso la Provincia di residenza. Ottenuto l’attestato di abilitazione, la documentazione va inoltrata alla Questura competente territorialmente. La durata della concessione è di anni sei.

Quali versamenti occorre effettuare per il rilascio/rinnovo della licenza di caccia?

Annualmente occorre provvedere ad effettuare:

  • un versamento di c.c.p. per tasse di concessione governativa;
  • un versamento di c.c.p. di tasse di concessione regionale.

I suddetti versamenti non vanno effettuati, qualora nell’anno non si intende esercitare la caccia. I versamenti dovuti per i rinnovi annuali, vanno sempre effettuati con la data di rilascio della licenza.

Quale obbligo impone la legge al neo cacciatore?

Chi abbia conseguito la licenza per la prima volta, nei 12 mesi successivi alla data del 1° rilascio potrà esercitare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore munito di licenza da almeno 3 anni. Il neo cacciatore dovrà restare in contatto visivo o di voce con l’accompagnatore, onde consentire a quest’ultimo di intervenire.

Chi provvede al rilascio del tesserino venatorio e a che cosa serve detto documento?

Il tesserino viene di norma rilasciato dalla Provincia di residenza del cacciatore. In detto tesserino vanno effettuate le annotazioni relative ai giorni di caccia effettuati in Regione o fuori Regione. Esso è uno strumento di controllo in ordine al corretto esercizio della caccia. A termine della stagione venatoria, il documento va restituito obbligatoriamente alla Provincia che lo ha rilasciato.

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